1. IL LAVORO È SCELTO IN MODO LIBERO

1.1 Non c’è lavoro forzato, con vincoli o effettuato in modo non volontario da detenuti.

1.2 Non si richiede ai lavoratori di “depositare” somme di denaro o lasciare i documenti d’identità col loro datore di lavoro, e i lavoratori sono liberi di lasciare il loro datore di lavoro a seguito di un adeguato preavviso.

 

  1. LA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E IL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SONO RISPETTATI

2.1 I lavoratori hanno il diritto, senza distinzione, di iscriversi a un sindacato o di formare un sindacato di propria scelta e di contrattare collettivamente.

2.2 Il datore di lavoro adotta un atteggiamento aperto nei confronti delle attività dei sindacati e delle attività organizzative dei medesimi.

2.3 I rappresentanti dei lavoratori non soffrono alcuna discriminazione e hanno il diritto di svolgere le loro funzioni di rappresentanza sul posto di lavoro.

2.4 Laddove la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva siano limitati dalla legge, il datore di lavoro facilita, e non ostacola, lo sviluppo di mezzi paralleli per l’associazione e la contrattazione libera e indipendente.

 

  1. LE CONDIZIONI DI LAVORO SONO SICURE E IGIENICHE

3.1 Si fornisce un ambiente di lavoro senza pericoli e igienico, tenendo in considerazione le prevalenti nozioni dell’industria e su qualsiasi specifico rischio. Si prendono misure adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute che derivano da, sono connessi a, o avvengono nel corso del lavoro, riducendo, per quanto ragionevolmente possibile, le cause dei rischi inerenti all’ambiente di lavoro.

3.2 I lavoratori ricevono addestramenti periodici e documentati sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro e tale addestramento verrà ripetuto per i nuovi assunti e ogniqualvolta i lavoratori cambino reparto.

3.3 I lavoratori hanno accesso a servizi sanitari puliti e acqua potabile.

3.4 L’azienda in osservanza del codice ha assegnato la responsabilità per la salute e sicurezza sul lavoro a un rappresentante dell’alta dirigenza.

 

  1. NON SI FA RICORSO A LAVORO MINORILE

4.1 Non ci sarà mai alcuna assunzione di lavoro minorile.

4.2 Pasqui srl svilupperà, adotterà e contribuirà a politiche e programmi per provvedere alla transizione dei bambini già impiegati al lavoro, onde metterli nella posizione di frequentare la scuola e mantenere un adeguato livello di educazione finché non saranno più bambini.

4.3 I bambini e i giovani di età inferiore ai 18 anni non saranno impiegati per lavoro notturno o in condizioni pericolose.

4.4 Queste politiche e procedure saranno conformi ai provvedimenti degli standard applicabili dettati dall’ILO (“International Labour Organisation”, Organizzazione Internazionale del Lavoro).

 

  1. SI PAGANO SALARI SUFFICIENTI PER VIVERE

5.1 Le paghe e benefici pagati per una settimana lavorativa standard corrispondono, come minimo, agli standard di legge nazionali o agli standard di riferimento per l’industria (CCNL), qualunque dei due sia il maggiore.

5.2 A tutti i lavoratori sono fornite chiare informazioni per iscritto sulle condizioni di lavoro per quanto riguarda la retribuzione prima dell’assunzione e sui particolari della propria retribuzione per il periodo in oggetto ogni volta che sono pagati.

5.3 Non sono permesse deduzioni dalle paghe come misura disciplinare senza l’espresso consenso del lavoratore interessato. Tutte le misure a carattere disciplinare vengono registrate.

 

  1. LE ORE DI LAVORO NON SONO ECCESSIVE

6.1 Le ore di lavoro sono conformi alle disposizioni che offrono la massima protezione al lavoratore tra quelle dettate dalla legislazione nazionale, dagli accordi collettivi o dalle successive clausole 6.2-6.6,

6.2 L’orario di lavoro, con l’esclusione degli straordinari, dovrà essere definito da contratto e non dovrà eccedere le 39 ore settimanali.

6.3 Tutti gli straordinari sono volontari. Lo straordinario viene usato in modo responsabile, tenendo in considerazione quanto segue: l’entità, la frequenza e le ore lavorate dai singoli lavoratori e dalla forza lavoro nel suo complesso. Non sarà usato per sostituire un impiego regolare. Lo straordinario sarà sempre remunerato con una paga superiore alla norma in conformità al CCNL di riferimento.

6.4 Il numero totale delle ore lavorate in qualsiasi periodo di sette giorni non eccederà le 60 ore, con l’eccezione delle circostanze di cui alla successiva clausola 6.5.

6.5 Le ore lavorate potranno superare le 60 ore in qualsiasi periodo di sette giorni solo in circostanze eccezionali dove tutti i seguenti requisiti saranno rispettati:

  • è consentito dalla legislazione nazionale;
  • è consentito dall’accordo collettivo negoziato liberamente con un’organizzazione di lavoratori che rappresenti una porzione significativa della forza lavoro;
  • sono state prese appropriate salvaguardie per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori; e il datore di lavoro può dimostrare che si tratta di circostanze eccezionali, come un picco inaspettato della produzione, incidenti o emergenze.

6.6 I lavoratori devono ricevere almeno un giorno libero in ogni periodo di sette giorni o, dove consentito dalla legislazione nazionale, due giorni liberi per ogni periodo di 14 giorni.

 

  1. NON SI PRATICA ALCUNA DISCRIMINAZIONE

7.1 Non esiste alcuna discriminazione nell’assunzione, risarcimento, accesso all’addestramento, avanzamento, licenziamento o pensionamento, in base alla razza, casta, nazionalità d’origine, religione, età, disabilità, sesso, stato civile, orientamento sessuale, appartenenza ai sindacati o a partiti politici.

 

  1. SI FORNISCE LAVORO REGOLARE

8.1 Per quanto sia possibile il lavoro effettuato deve essere secondo riconosciuti rapporti di lavoro stabiliti nell’ambito della legge e consuetudini nazionali.

8.2 Gli obblighi nei confronti dei dipendenti in base alle leggi sul lavoro o sull’assistenza sociale e regole emananti dal rapporto di lavoro a carattere regolare non sono evitati tramite l’uso di appalti di lavoro, subappalti o accordi di lavoro a domicilio o tramite programmi di apprendistato senza una vera intenzione di impartire alcuna formazione o di fornire impiego regolare, né tali obblighi saranno evitati tramite l’uso eccessivo di contratti di lavoro a termine.

 

  1. NON SONO CONSENTITE PRATICHE CRUDELI O INUMANE

9.1 L’abuso fisico o le misure disciplinari fisiche, la minaccia di abuso fisico, il tormento a carattere sessuale o d’altro tipo, l’abuso verbale e altre forme di intimidazione sono proibite.

 

Città di Castello, 18/06/19